ANALISI DEI RISCHI “PRIVACY”

NORMATIVA


DOMANDE

1. La valutazione dei rischi è obbligatoria?

Sì, data una tipologia di trattamento e tenuto conto del contesto e dei rischi del trattamento il Titolare del Trattamento deve mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire (e dimostrare) trattamenti conformi ai principi del regolamento (art. 5(1)(f), 5(2)). Le misure sono riesaminate e aggiornate quando necessario (Art. 24 GDPR). Inoltre (art. 32) il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. Quali sono i rischi da valutare?

Si parla di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (Considerando 74, 75 GDPR) derivanti dalla perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali. Si devono quindi presidiare le minacce che possono portare pericoli di questo tipo per i dati personali. I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche possono derivare, ad esempio, da:

  • Discriminazione
  • Furto o usurpazione dell’identità
  • Perdite finanziarie
  • Pregiudizi reputazionali

3. Come si effettua l’analisi dei rischi e chi la esegue?

In coerenza con il principio di accountability,  le indicazioni normative vanno applicate e interpretate dai titolari del trattamento. In quest’ottica il titolare dovrà censire i rischi di trattamento, valutarli adottando un modello ben definito e stabilire delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai rischi che dovranno essere periodicamente riviste. Anche sotto il profilo metodologico non ci sono prescrizioni da seguire ma il titolare è chiamato ad applicare il principio dell’accountability nella definizione del metodo di valutazione.

Prendendo come riferimento le indicazioni presenti nelle “Linee guida in materia di Valutazione di Impatto WP248” del comitato europeo delle autorità garanti, per ogni trattamento si dovrebbero quantomeno effettuare i seguenti passaggi:

  • Descrizione del trattamento (art. 35.7.a GDPR):
    • Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità del trattamento
    • Categorie di interessati, categorie di dati personali, destinatari dei dati e periodo di conservazione
    • Descrizione funzionale del trattamento
    • Risorse utilizzate per il trattamento (hardware, software, db, reti, persone, archivi cartacei)
  • Gestione dei rischi
    • determinare l’origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi. Più in particolare, per ciascun rischio “RID” (perdita di riservatezza, perdita di integrità e perdita di disponibilità) si dovrebbe determinare, dal punto di vista degli interessati:
      • considerare le fonti di rischio (Considerando 90)
      • individuare gli impatti potenziali per gli interessati in caso di eventi che includono una perdita di riservatezza, una perdita di integrità o una perdita di disponibilità dei dati
      • individuare le minacce che possono portare ad una perdita di riservatezza, di integrità o di disponibilità dei dati
      • vengono stimate la probabilità e la gravità delle manifestazioni di rischio (le minacce)
    • determinare le misure previste per presidiare i rischi (art. 35, par. 7, lett. d) e Considerando 90)

L’ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) il cui ruolo è stato di recente rafforzato con il “Cybersecurity Act” (Reg.

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